Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les principes suivants:
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La simple absenÎ d'un procès‑verbal ne justifie pas nécessairement l'annulation de la déclaration d'attribution. Le tribunal peut néanmoins contrôler la légalité des corrections apportées aux évaluations ; de plus, le principe de proportionnalité peut s'opposer à l'annulation de l'adjudication uniquement en raison de ce manquement.
“Il suit de là que, quand bien même l'absence de procès-verbal est regrettable, elle n'a pas empêché le tribunal d'effectuer un examen circonstancié de la régularité des rectifications. Le principe de proportionnalité s'oppose en l'espèce à ce que, pour ce seul motif, l'adjudication soit annulée et la cause renvoyée. 7. La recourante se plaint également de ce que le tableau de la composition du comité d'évaluation n'inclut pas le critère AC 7, de sorte qu'elle ignore qui sont les personnes présentes à la séance de la présentation qui ont procédé à la réévaluation de son offre et qui ont abaissé ses notes, notamment celle de l'AC 1. De plus, selon les affirmations contenues dans sa réponse, le comité d'évaluation aurait préjugé son offre de manière défavorable. A cela s'ajoute que les différentes remarques au sujet de la capacité de ses représentants à communiquer en anglais laissent entendre que les soumissionnaires de langue germanophones auraient été avantagés. 7.1 7.1.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 11 LMP prévoit en particulier que lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur doit agir de manière transparente, objective et impartiale. Aussi, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, les soumissionnaires ont également un droit à ce que leur offre soit évaluée par une autorité d'adjudication indépendante et impartiale (cf. arrêts du TAF B-3126/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.2 et B-1865/2023 du 21 septembre 2023 consid. 6.2.3 ; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., no 1071 p. 493). 7.1.2 L'art. 13 LMP prévoit que « 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui : a. ont un intérêt personnel dans le marché ; b. sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes ; c. sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes ; d.”
LMP, art. 11 ch. 3 — Le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes de procédure que sont la transparenÎ, l'objectivité et l'impartialité. Il doit en outre garantir l'égalité de traitement des participants, préserver la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires et prendre des mesures pour prévenir les conflits d'intérêts ainsi que les ententes anticoncurrentielles illicites et la corruption. Dans la mesure où les sources le prévoient, cela comprend également l'abstention de négociations sur les prix.
“Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente deve osservare i principi procedurali secondo cui egli esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale, nonché adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione, assicura inoltre la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura, rinuncia altresì a svolgere negoziazioni sul prezzo e infine tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti. (art. 11 lett. a-e LAPub). L'art. 11 LAPub recepisce i principi generali di cui all'art. IV dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 [Accordo GATT 2012, RS 0.632.231.422] e riunisce in un'unica norma i principi procedurali generali che il committente deve rispettare nel loro insieme in quanto equivalenti tra loro a prescindere dall'ordine della loro enumerazione nella concreta disposizione (cfr. Messaggio LAPub, FF 2017 1645 segg.). In conformità con il preambolo e l'art. IV cpv. 4 dell'Accordo GATT 2012, nonché con l'art. 11 lett. b LAPub in combinato disposto con l'art. 2 lett. b LAPub, il committente è tenuto a prendere misure per evitare i conflitti di interesse. A tale scopo, può apparire doveroso escludere dalla gara, prevedendo disposizioni corrispondenti nel bando o nella relativa documentazione, quegli offerenti che potrebbero rappresentare interessi opposti fra loro. In confronto alla legislazione in materia di appalti pubblici in vigore fino al 31 dicembre 2020, la nuova LAPub conferisce un peso maggiore al concetto di evitare i conflitti di interessi (Marco Fetz/Marc Steiner, Öffentliches Beschaffungswesen des Bundes, in: Cottier/Oesch [ed.”
“Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente deve osservare i principi procedurali secondo cui egli esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale, nonché adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione, assicura inoltre la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura, rinuncia altresì a svolgere negoziazioni sul prezzo e infine tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti. (art. 11 lett. a-e LAPub). L'art. 11 LAPub recepisce i principi generali di cui all'art. IV dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 [Accordo GATT 2012, RS 0.632.231.422] e riunisce in un'unica norma i principi procedurali generali che il committente deve rispettare nel loro insieme in quanto equivalenti tra loro a prescindere dall'ordine della loro enumerazione nella concreta disposizione (cfr. Messaggio LAPub, FF 2017 1645 segg.). In conformità con il preambolo e l'art. IV cpv. 4 dell'Accordo GATT 2012, nonché con l'art. 11 lett. b LAPub in combinato disposto con l'art. 2 lett. b LAPub, il committente è tenuto a prendere misure per evitare i conflitti di interesse. A tale scopo, può apparire doveroso escludere dalla gara, prevedendo disposizioni corrispondenti nel bando o nella relativa documentazione, quegli offerenti che potrebbero rappresentare interessi opposti fra loro. In confronto alla legislazione in materia di appalti pubblici in vigore fino al 31 dicembre 2020, la nuova LAPub conferisce un peso maggiore al concetto di evitare i conflitti di interessi (Marco Fetz/Marc Steiner, Öffentliches Beschaffungswesen des Bundes, in: Cottier/Oesch [ed.”
L'art. 11 de la LMP oblige l'autorité adjudicatriÎ à prendre des mesures pour prévenir les conflits d'intérêts. La législation prévoit également des possibilités de sanction : en cas de conflit, il peut notamment être ordonné d'exclure des soumissionnaires, mesure qui peut s'avérer pertinente en pratique, par exemple pour de grands projets ou pour des groupements de soumissionnaires aux intérêts potentiellement contradictoires.
“La ricorrente osserva che nelle commesse concernenti importanti opere pubbliche, la loro dimensione e natura estremamente complesse spesso impongono, per lo stesso progetto, la pubblicazione di bandi di concorso distinti, come avvenuto in concreto. Può quindi capitare che gli offerenti che partecipano ai vari concorsi si vedano aggiudicare delle commesse nelle diverse gare. La ricorrente - unica altra offerente nel concorso del 4 febbraio 2022 - ravvisa pertanto una questione di diritto d'importanza fondamentale nella necessità di accertare il conflitto d'interessi tra offerenti ammessi ad una gara di appalto i cui organi responsabili sono contemporaneamente organi di altre imprese alle quali sono già state aggiudicate delle commesse nello stesso progetto. 1.5. Nella fattispecie può rimanere irrisolta la questione di sapere se una simile argomentazione adempia le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF: infatti in ogni caso è priva di pertinenza. Nel caso di specie, si è in presenza di un caso di applicazione della normativa determinante, cioè della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub), in vigore del 1° gennaio 2021. Come rilevato nella sentenza impugnata, l'art. 11 LAPub, che fa propri i principi generali di cui all'art. IV dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 (Accordo GATT 2012; RS 0.632.231.422), elenca l'insieme dei principi procedurali generali, tra di loro equivalenti, che il committente deve rispettare nell'aggiudicazione di commesse pubbliche. Giusta l'art. 11 lett. b LAPub combinato con l'art. 2 lett. b LAPub (vedasi anche il Preambolo e l'art. IV cifra 4 lett. b Accordo GATT 2012) il committente deve segnatamente adottare misure contro i conflitti di interesse. A tal fine la legge gli mette a disposizione diverse misure nonché prevede delle sanzioni (artt. 44 e 45 LAPub), ad esempio in caso di conflitto di interesse può essere decisa l'esclusione di un offerente. Come osservato dal Tribunale amministrativo federale, la tematica del conflitto di interesse ha un peso di rilievo nella LAPub (MARCO FETZ/MARC STEINER, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XI, 3a ed., 2020 n.”
“Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente deve osservare i principi procedurali secondo cui egli esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale, nonché adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione, assicura inoltre la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura, rinuncia altresì a svolgere negoziazioni sul prezzo e infine tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti. (art. 11 lett. a-e LAPub). L'art. 11 LAPub recepisce i principi generali di cui all'art. IV dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 [Accordo GATT 2012, RS 0.632.231.422] e riunisce in un'unica norma i principi procedurali generali che il committente deve rispettare nel loro insieme in quanto equivalenti tra loro a prescindere dall'ordine della loro enumerazione nella concreta disposizione (cfr. Messaggio LAPub, FF 2017 1645 segg.). In conformità con il preambolo e l'art. IV cpv. 4 dell'Accordo GATT 2012, nonché con l'art. 11 lett. b LAPub in combinato disposto con l'art. 2 lett. b LAPub, il committente è tenuto a prendere misure per evitare i conflitti di interesse. A tale scopo, può apparire doveroso escludere dalla gara, prevedendo disposizioni corrispondenti nel bando o nella relativa documentazione, quegli offerenti che potrebbero rappresentare interessi opposti fra loro. In confronto alla legislazione in materia di appalti pubblici in vigore fino al 31 dicembre 2020, la nuova LAPub conferisce un peso maggiore al concetto di evitare i conflitti di interessi (Marco Fetz/Marc Steiner, Öffentliches Beschaffungswesen des Bundes, in: Cottier/Oesch [ed.”
L'autorité adjudicatriÎ doit, conformément à l'art. 11 LMP, prendre des mesures visant à prévenir les conflits d'intérêts. Ces mesures peuvent comprendre des dispositions figurant dans les documents d'appel d'offres. En cas de conflit d'intérêts pertinent, et sous réserve des conditions prévues par la législation, l'exclusion d'un soumissionnaire peut également être envisagée.
“La ricorrente osserva che nelle commesse concernenti importanti opere pubbliche, la loro dimensione e natura estremamente complesse spesso impongono, per lo stesso progetto, la pubblicazione di bandi di concorso distinti, come avvenuto in concreto. Può quindi capitare che gli offerenti che partecipano ai vari concorsi si vedano aggiudicare delle commesse nelle diverse gare. La ricorrente - unica altra offerente nel concorso del 4 febbraio 2022 - ravvisa pertanto una questione di diritto d'importanza fondamentale nella necessità di accertare il conflitto d'interessi tra offerenti ammessi ad una gara di appalto i cui organi responsabili sono contemporaneamente organi di altre imprese alle quali sono già state aggiudicate delle commesse nello stesso progetto. 1.5. Nella fattispecie può rimanere irrisolta la questione di sapere se una simile argomentazione adempia le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF: infatti in ogni caso è priva di pertinenza. Nel caso di specie, si è in presenza di un caso di applicazione della normativa determinante, cioè della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub), in vigore del 1° gennaio 2021. Come rilevato nella sentenza impugnata, l'art. 11 LAPub, che fa propri i principi generali di cui all'art. IV dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 (Accordo GATT 2012; RS 0.632.231.422), elenca l'insieme dei principi procedurali generali, tra di loro equivalenti, che il committente deve rispettare nell'aggiudicazione di commesse pubbliche. Giusta l'art. 11 lett. b LAPub combinato con l'art. 2 lett. b LAPub (vedasi anche il Preambolo e l'art. IV cifra 4 lett. b Accordo GATT 2012) il committente deve segnatamente adottare misure contro i conflitti di interesse. A tal fine la legge gli mette a disposizione diverse misure nonché prevede delle sanzioni (artt. 44 e 45 LAPub), ad esempio in caso di conflitto di interesse può essere decisa l'esclusione di un offerente. Come osservato dal Tribunale amministrativo federale, la tematica del conflitto di interesse ha un peso di rilievo nella LAPub (MARCO FETZ/MARC STEINER, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XI, 3a ed., 2020 n.”
“Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente deve osservare i principi procedurali secondo cui egli esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale, nonché adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione, assicura inoltre la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura, rinuncia altresì a svolgere negoziazioni sul prezzo e infine tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti. (art. 11 lett. a-e LAPub). L'art. 11 LAPub recepisce i principi generali di cui all'art. IV dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 [Accordo GATT 2012, RS 0.632.231.422] e riunisce in un'unica norma i principi procedurali generali che il committente deve rispettare nel loro insieme in quanto equivalenti tra loro a prescindere dall'ordine della loro enumerazione nella concreta disposizione (cfr. Messaggio LAPub, FF 2017 1645 segg.). In conformità con il preambolo e l'art. IV cpv. 4 dell'Accordo GATT 2012, nonché con l'art. 11 lett. b LAPub in combinato disposto con l'art. 2 lett. b LAPub, il committente è tenuto a prendere misure per evitare i conflitti di interesse. A tale scopo, può apparire doveroso escludere dalla gara, prevedendo disposizioni corrispondenti nel bando o nella relativa documentazione, quegli offerenti che potrebbero rappresentare interessi opposti fra loro. In confronto alla legislazione in materia di appalti pubblici in vigore fino al 31 dicembre 2020, la nuova LAPub conferisce un peso maggiore al concetto di evitare i conflitti di interessi (Marco Fetz/Marc Steiner, Öffentliches Beschaffungswesen des Bundes, in: Cottier/Oesch [ed.”
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