Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa di costruzioni1deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.
Agli altri atti preparatori, all’eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all’articolo 15 LEspr2. Circa le obiezioni di terzi decide l’autorità competente per l’approvazione dei piani.
Footnotes
Rettifica della Commissione di redazione dell’AF: invece di «impresa di costruzioni» leggasi «impresa ferroviaria». ↩