Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.
L’UFT sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.
Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.
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