Le disposizioni della presente sezione si applicano alla costruzione e all’esercizio delle tratte a scartamento normale e dei veicoli utilizzati su queste tratte.
Il Consiglio federale può decidere che le disposizioni della presente sezione non si applicano o si applicano solo parzialmente a determinate tratte e ai veicoli impiegati su tali tratte.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.