Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento od offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto, gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti disciplinano in una convenzione scritta la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione.
La convenzione rispetta i principi seguenti:
ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi; si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;
in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.
In ogni caso, le parti partecipano inoltre ai costi nella misura in cui traggano altri vantaggi determinanti
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