L’UFT può incaricare i gestori dell’infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l’insieme dei trasporti pubblici (compiti sistemici) se ciò consente di migliorare l’efficienza o l’interoperabilità, di offrire soluzioni uniformi per la clientela o di garantire una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario.
L’UFT e gli incaricati disciplinano in una convenzione scritta contenuti e portata del compito sistemico. Convengono in particolare:
la rimunerazione;
il coinvolgimento delle imprese e dei gruppi di aventi diritto interessati e l’eventuale formazione di un comitato;
i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;
il tipo e la portata di un’eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.
L’UFT pubblica la convenzione. L’articolo 7 LTras1è applicabile.
I costi non coperti pianificati per l’adempimento dei compiti sistemici delegati sono finanziati dal fondo di cui all’articolo 1 della legge del 21 giugno 20132sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
Gli incaricati e tutte le imprese interessate disciplinano in una convenzione scritta i compiti sistemici delegati, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Sono periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell’ulteriore sviluppo.
Gli incaricati assicurano l’adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici.
L’incarico di assumere compiti sistemici secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub3. Non è impugnabile.
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 61 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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