L’impresa ferroviaria che causa o constata un’interruzione dell’esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.
1bis. La revoca di tracce già attribuite non dà diritto a risarcimento del danno se avviene a seguito della chiusura imprevedibile di una tratta e allo scopo di sfruttare al meglio la capacità esistente.1
Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l’esercizio durante tutto l’anno, non devono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l’interruzione dell’esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti.
Footnotes
Introdotto dall’all. cifra II n. 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845;FF 2014 3253). ↩
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