I procedimenti davanti alla ComFerr sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA) e per analogia dagli articoli 23 e 39 della legge del 17 giugno 20052sul Tribunale amministrativo federale.
Al procedimento su azione si applicano per analogia le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63–69.
Sono ammessi l’intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 19473di procedura civile federale.
Il presidente apre il procedimento d’ufficio o confermando per scritto il ricevimento del ricorso o dell’azione.