I Cantoni e altri terzi possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma di sviluppo strategico.
Essi assumono:
in caso di misure supplementari: tutti i costi;
in caso di misure alternative: la differenza tra i costi delle misure previste dalla Confederazione e quelle da loro previste.
La partecipazione di terzi non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d’esercizio.
La Confederazione conclude con i terzi e le imprese ferroviarie convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono stabiliti in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.
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