L’impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell’infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L’UFT può dispensare da quest’obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.
L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell’infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.
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