La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 20091sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.
Nel bilancio e nel conto investimenti, l’impresa ferroviaria deve separare il settore dell’infrastruttura dagli altri settori.
Nel conto economico l’impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l’infrastruttura.