Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale ritira la concessione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
l’impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione.
Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria è indennizzata adeguatamente.
La concessione si estingue:
qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata, o l’esercizio non sia avviato, entro i termini stabiliti nella concessione;
alla sua scadenza;
mediante riscatto da parte della Confederazione;
in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l’autorizza;
se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.