L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono:
- alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;
- alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
c all’UFT;
d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.