Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un’autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40abiscpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.