- Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d’esecuzione. Ove la presente legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie disposizioni di esecuzione.1
- L’UFT può emanare disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio dell’ordinanza d’esecuzione del Consiglio federale.2
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19583