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Commenti: Art. 9m | Omnilex
Law
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Art. 9m
Art. 9l
Art. 9n
Art. 9m
742.101
Lferr
Federal Act
1 lug 1958
Fonte originale
Il Servizio di assegnazione delle tracce gestisce un sistema d’informazione per la gestione del personale.
Nel sistema d’informazione possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
Il consiglio d’amministrazione emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione degli stessi;
le autorizzazioni al trattamento dei dati;
le categorie di dati;
la sicurezza e la protezione dei dati.
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