Il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero, in particolare dei necessari punti d’accesso elettronici e delle interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale.
Gli organi federali di cui al capoverso 1 possono accordare agli organi di cui all’articolo 75a l’accesso ai dati del settore di loro competenza mediante procedura di richiamo.
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