Gli organi federali di cui all’articolo 75b riscuotono dalle istituzioni competenti di cui all’articolo 75a emolumenti per la connessione all’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero e per l’utilizzo della stessa.
Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Consulta preventivamente gli organi interessati. Per il calcolo degli emolumenti tiene conto della misura in cui l’infrastruttura viene utilizzata.