Entro gli allineamenti, come anche fra un allineamento e un impianto ferroviario non può essere eseguita alcuna trasformazione o altro intervento contrari allo scopo dell’allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione degli immobili o per l’eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.
Nell’interno degli allineamenti fissati o previsti possono aver luogo atti preparatori. L’articolo 15 della LEspr1è applicabile per analogia.