L’UFT sopprime d’ufficio o su proposta di un’impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune gli allineamenti divenuti privi d’oggetto.
Le decisioni sulla soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso.
I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un’indennità. Se trattasi di alienazione, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di litigio, decide la Commissione di stima. .1
Footnotes
Per. abrogato dall’all. n. 75 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764). ↩
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