La pubblicità dev’essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l’integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata.
La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.1
Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri:
mandati di prestazioni delle emittenti;
posizione economica della radio e della televisione;
concorrenza transfrontaliera;
normative internazionali in materia di pubblicità2;
esigenze del pubblico.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237). ↩
Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl -RS 171.10 ). ↩
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