Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all’UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.
L’UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti.
Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall’UFCOM.
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