Il Consiglio federale rilascia una concessione alla SSR.
Prima di rilasciare la concessione o di apportarvi modifiche significative dal profilo della politica dei mezzi di comunicazione, si procede a una consultazione.
La concessione stabilisce in particolare:
il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi;
il volume dell’ulteriore offerta editoriale necessaria per adempiere il mandato di programma a livello di regione linguistica come pure a livello nazionale e internazionale e finanziata mediante i proventi del canone;
i dettagli relativi alla presa in considerazione della letteratura svizzera e delle opere musicali e cinematografiche svizzere secondo l’articolo 24 capoverso 4 lettera b; può imporre quote minime.
La SSR può offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. La collaborazione è disciplinata in contratti subordinati all’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).1
Il DATEC2può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi. Alla SSR è versata un’adeguata indennità.
Il DATEC può limitare o sospendere in parte la concessione della SSR se:
l’autorità di vigilanza ha presentato una richiesta conformemente all’articolo 89;
la SSR ha violato ripetutamente o in modo grave i suoi obblighi conformemente agli articoli 35 e 36.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237). ↩
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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