Se entro tre mesi le parti non giungono a un’intesa in merito all’obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l’UFCOM.
L’UFCOM basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri, sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga.
Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudicato della decisione, l’UFCOM può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie.
Le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni relative alla concessione dell’accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11, 11a e 11b LTC1) si applicano per analogia alla procedura e all’obbligo d’informazione.2