Alle emittenti l’accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev’essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l’essenziale allo stato della tecnica, l’emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un’interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d’accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
all’UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l’UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell’offerta.
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