I Cantoni possono vietare l’installazione di antenne esterne in determinate regioni se:
la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e
la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli.
L’installazione di un’antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev’essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.
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