Per lo sviluppo e l’acquisizione di metodi e sistemi di rilevamento la Fondazione riceve annualmente un contributo attinto ai proventi del canone.
Il Consiglio federale stabilisce il contributo quando determina l’ammontare del canone.
È applicabile la legge del 5 ottobre 19901sui sussidi. Le attività di cui agli articoli 78 e 79 devono essere registrate separatamente nella contabilità della Fondazione e delle eventuali filiali.