1 commentary
Hecken und kleine Boschetti werden in der zitierten Rechtsprechung als Biotope von lokaler Bedeutung im Sinne von Art. 18 LPN angesehen. Der Planungsrechtliche Schutz (PR) kann eine gezielte Schutzfunktion für solche Biotope zum Ausdruck bringen. In der Entscheidung wird ihre Bedeutung für die Diversität der Landschaft sowie für faunistische und floristische Strukturen betont; in intensiv genutzten Gebieten sei ihre Rolle für das ökologische Gleichgewicht besonders relevant. Im Zusammenhang mit der Planungsnorm wird zudem auf frühere Regelungen (Verweis in Art. 22 NAPR auf das bisherige Art. 18d LPN) zur Übernahme der Aufwendungen für Schutz und Unterhalt hingewiesen.
“400-500 m2; con la precisazione che tale interpretazione del vincolo raffigurato sul piano del paesaggio non appare sicuramente severa se raffrontata con la vegetazione d'alto fusto, all'apparenza più consistente ed estesa, che ricopriva il terreno al momento dell'adozione del vincolo di PR, in base alle immagini disponibili, cfr. viste aeree tra il 1995 e 2001, pubblicate sul geoportale federale di swisstopo, SWISSIMAGE Viaggio nel tempo; cfr. pure foto doc. C e D prodotte da CO 3 davanti al Governo; cfr. STA citata consid. 2.4). Questa fascia, conformemente a quanto già ritenuto nel precedente giudizio, va considerata un biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art. 18 LPN, protetto dal piano regolatore. Con il vincolo di “siepi e boschetti”, il PR ha infatti inteso istituire una specifica tutela per questo tipo di biotopo, degno di protezione ai sensi della LPN (art. 18 cpv. 1bis LPN in combinato disposto con l'art. 18b LPN; STA citata consid. 2.5). Lo si può dedurre, così come indicato nel citato giudizio (consid. 2.5), dal cpv. 4 dell'art. 22 NAPR - che rimanda espressamente al (previgente) art. 18d LPN (per l'assunzione degli oneri derivanti dalla protezione e manutenzione di biotopi d'importanza locale e regionale) - come pure dallo studio, richiamato dal rapporto di pianificazione, delle componenti naturalistiche e paesaggistiche di __________ del febbraio 1993 su cui si è fondato il PR (cfr. allegato 2 pag. 16 “... siepi e boschetti sono esplicitamente protetti dalla LPN”). Secondo tale studio (pag. 10), le siepi e i boschetti hanno in generale un'importanza naturalistica (e paesaggistica) di diversificazione del territorio e delle sue componenti floristiche e faunistiche. In un contesto di sfruttamento intensivo del territorio, come è il caso del fondovalle di Mezzovico-Vira, l'importanza di queste strutture è determinante per il mantenimento di un certo equilibrio ecologico. In particolare, questo genere di biotopo va tutelato per la sua flora variata, che forma un ambiente diversificato dal quale numerose specie animali traggono vantaggio (nella misura in cui offrono rifugi alla selvaggina, luoghi d'appostamento a predatori, nascondigli ad animali attivi al crepuscolo, posti di nidificazione a numerosi uccelli, quartieri invernali a piccoli mammiferi che vanno in letargo, ecc.”
“400-500 m2; con la precisazione che tale interpretazione del vincolo raffigurato sul piano del paesaggio non appare sicuramente severa se raffrontata con la vegetazione d'alto fusto, all'apparenza più consistente ed estesa, che ricopriva il terreno al momento dell'adozione del vincolo di PR, in base alle immagini disponibili, cfr. viste aeree tra il 1995 e 2001, pubblicate sul geoportale federale di swisstopo, SWISSIMAGE Viaggio nel tempo; cfr. pure foto doc. C e D prodotte da CO 3 davanti al Governo; cfr. STA citata consid. 2.4). Questa fascia, conformemente a quanto già ritenuto nel precedente giudizio, va considerata un biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art. 18 LPN, protetto dal piano regolatore. Con il vincolo di “siepi e boschetti”, il PR ha infatti inteso istituire una specifica tutela per questo tipo di biotopo, degno di protezione ai sensi della LPN (art. 18 cpv. 1bis LPN in combinato disposto con l'art. 18b LPN; STA citata consid. 2.5). Lo si può dedurre, così come indicato nel citato giudizio (consid. 2.5), dal cpv. 4 dell'art. 22 NAPR - che rimanda espressamente al (previgente) art. 18d LPN (per l'assunzione degli oneri derivanti dalla protezione e manutenzione di biotopi d'importanza locale e regionale) - come pure dallo studio, richiamato dal rapporto di pianificazione, delle componenti naturalistiche e paesaggistiche di __________ del febbraio 1993 su cui si è fondato il PR (cfr. allegato 2 pag. 16 “... siepi e boschetti sono esplicitamente protetti dalla LPN”). Secondo tale studio (pag. 10), le siepi e i boschetti hanno in generale un'importanza naturalistica (e paesaggistica) di diversificazione del territorio e delle sue componenti floristiche e faunistiche. In un contesto di sfruttamento intensivo del territorio, come è il caso del fondovalle di Mezzovico-Vira, l'importanza di queste strutture è determinante per il mantenimento di un certo equilibrio ecologico. In particolare, questo genere di biotopo va tutelato per la sua flora variata, che forma un ambiente diversificato dal quale numerose specie animali traggono vantaggio (nella misura in cui offrono rifugi alla selvaggina, luoghi d'appostamento a predatori, nascondigli ad animali attivi al crepuscolo, posti di nidificazione a numerosi uccelli, quartieri invernali a piccoli mammiferi che vanno in letargo, ecc.”
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