I Cantoni disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione, la sorveglianza e le attribuzioni delle autorità penali minorili, per quanto non esaustivamente regolate dalla presente legge o da altre leggi federali.
I Cantoni possono prevedere autorità penali minorili competenti per più Cantoni.
Possono prevedere procuratori pubblici superiori o generali dei minorenni.
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