741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
I segnali «Autostrada» (4.01) e «Semiautostrada» (4.03) designano le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (art. 1 cpv. 3 ONC1) sulle quali sono applicabili le norme speciali previste per la circolazione sulle autostrade e semiautostrade (art. 35 e 36 ONC); questi segnali sopprimono tutte le restrizioni segnalate in precedenza. I segnali «Fine dell’autostrada» (4.02) e «Fine della semiautostrada» (4.04) indicano che le norme generali della circolazione sono di nuovo applicabili. Per il collocamento dei segnali si applica l’articolo 85.
Il segnale «Strada postale di montagna» (4.05) designa le strade sulle quale i conducenti devono osservare, quando è difficile di incrociare o di sorpassare, i segni e le indicazioni date dal conducente di veicoli pubblici del servizio di linea (art. 38 cpv. 3 ONC). Il segnale «Fine della strada postale di montagna» (4.06) è collocato dove cessa questo obbligo. …2
Il segnale «Galleria» (4.07) designa un tratto di strada che passa attraverso una galleria sul quale sono applicabili le norme speciali per la circolazione nelle gallerie (art. 39 ONC e art. 13 cpv. 3 SDR3). Il segnale è collocato all’entrata della galleria e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3). Sulle autostrade e semiautostrade, il segnale posto all’entrata della galleria riporta il nome della galleria stessa.4