741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l’agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l’agente non ferma. I segnali manuali significano:
a. Un braccio alzato verticalmente:
– Fermata prima dell’intersezione per i conducenti provenienti da tutte le direzioni;
b. Un braccio teso lateralmente:
– Fermata per la circolazione proveniente da tergo verso il dorso della mano dell’agente;
c. Le due braccia tese lateralmente:
– Fermata per la circolazione proveniente dal davanti e da tergo;
d. Cenno di approccio:
– Via libera per la circolazione nel senso indicato;
e. Avambraccio alzato e abbassato:
– Rallentare.
Sono riservati i segnali speciali manuali dati ai pedoni e ai veicoli pubblici del servizio di linea.
Per rendere più visibili i segnali manuali, la polizia può adoperare un bastone bianco e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, una lampada a bastoncino con luce bianca o gialla.
I segnali manuali possono servire anche per altri compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione). La fermata è ordinata, di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante un bastone o una paletta con luce rossa. Gli stessi mezzi possono essere utilizzati per invitare i conducenti a proseguire. La paletta può portare l’iscrizione «Polizia».1
La fermata può essere inoltre ordinata:
2 dalle pattuglie scolastiche e dagli appositi servizi delle fabbriche nonché dai cadetti, incaricati di regolare la circolazione, per mezzo di una paletta riflettente avente la forma e l’aspetto del segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.10) e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, per mezzo di un bastone o una paletta con luce rossa;
dal personale dell’azienda nei pressi dei passaggi sulle rotaie, mediante una bandierina rossa o rossa e bianca; di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, mediante una luce rossa;
dal personale dei cantieri di costruzione delle strade, per mezzo di una paletta riflettente dalla forma e dall’aspetto dei segnali «Divieto di accesso» (2.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01)3oppure per mezzo di una bandierina rossa o rossa e bianca. L’articolo 80 capoverso 4 si applica alle palette a due facce adoperate presso i cantieri.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). ↩