Le luci bianche disposte in maniera particolare (art. 70 cpv. 8) sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei veicoli pubblici del servizio di linea; per essi hanno forza obbligatoria.
Per regolare la circolazione sulle strade a più corsie, per chiudere temporaneamente certe corsie alla circolazione o per aprire temporaneamente alla circolazione la corsia di emergenza, bisogna utilizzare il sistema seguente di segnali luminosi collocati al di sopra della carreggiata («Sistema di segnali luminosi per la regolazione temporanea delle corsie»; 2.65):
le frecce verdi verticali dirette verso il basso significano che la circolazione è autorizzata sulle corsie da esse indicate; devono spegnersi non appena appaiono, nello stesso punto, sbarre rosse oblique in forma di croce o frecce gialle lampeggianti;
le frecce gialle diagonali lampeggianti dirette verso il basso significano che il conducente deve lasciare appena possibile la corsia in cui si trova e prendere la direzione indicata;
due sbarre rosse oblique in forma di croce significano che la corsia corrispondente è chiusa alla circolazione; il conducente deve lasciare questa corsia e proseguire su una corsia dove la circolazione è autorizzata da una freccia verde.2
Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) può essere adoperato per annunciare l’approssimarsi di un «Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie».
Footnotes
Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.