Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo.
I contributi che compongono l’ulteriore offerta editoriale della SSR vanno anch’essi registrati e conservati, unitamente ai relativi materiali e documenti. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell’obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR.
Se, durante il periodo di conservazione, è presentato reclamo presso l’organo di mediazione o è interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva oppure è aperto d’ufficio un procedimento di vigilanza, le registrazioni, i materiali e i documenti relativi devono essere conservati sino al termine del procedimento.
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