Il Consiglio federale può obbligare le emittenti svizzere a tenere a disposizione le registrazioni dei loro programmi affinché possano essere conservate in modo durevole per il pubblico. Le emittenti possono essere indennizzate per le spese che ne derivano loro.
Il Consiglio federale stabilisce i programmi da conservare e disciplina l’indennizzo delle emittenti nonché la consegna, l’archiviazione e la disponibilità delle registrazioni. In particolare può emanare prescrizioni tecniche relative al genere e al formato dei supporti di dati e designare organi incaricati di coordinare i lavori necessari e di selezionare i programmi da conservare.
Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l’indennizzo versato alle emittenti secondo il capoverso 1 sono finanziati con il canone qualora i proventi della rimunerazione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione non siano sufficienti.1
Per assicurare a lungo termine l’utilizzazione degli archivi, il Consiglio federale può prendere provvedimenti di sostegno volti a conservare i pertinenti apparecchi di riproduzione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237). ↩
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