L’UFCOM può limitare o vietare la trasmissione di un programma mediante tecniche di telecomunicazione se il programma:
viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Svizzera;
viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di programmi, pubblicità o sponsorizzazioni; o
è oggetto di un divieto di trasmissione secondo l’articolo 89 capoverso 2.
Contro la decisione dell’UFCOM può interporre ricorso sia l’emittente del programma interessato sia il fornitore di servizi di telecomunicazione che lo diffonde o lo fa diffondere.