Le emittenti possono diffondere direttamente i loro programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione.
I servizi per la diffusione dei programmi sono offerti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie.
L’articolo 47 LTC1sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i loro programmi.