L’UFCOM può sostenere per un periodo limitato l’introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d’esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.
Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d’utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo.
I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo.
Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l’importo del canone radiotelevisivo (art. 68a ). Tale quota ammonta al massimo all’1 per cento dei proventi complessivi del canone.
Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi.
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