Nella loro zona di copertura devono essere diffusi su linea:
i programmi della SSR conformemente alla sua concessione;
i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni.
Il Consiglio federale può inoltre designare i programmi di emittenti estere che devono essere diffusi su linea per il loro particolare contributo all’educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni.
Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di programmi con diritto di accesso secondo i capoversi 1 e 2 nell’ambito delle possibilità tecniche del fornitore di servizi di telecomunicazione. I programmi devono essere diffusi gratuitamente e con un grado di qualità soddisfacente.
È innanzitutto obbligato alla diffusione il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde già programmi nella zona di copertura e raggiunge il maggior numero di economie domestiche. Se è necessario per consentire la ricezione del programma da parte del pubblico in generale, l’UFCOM può obbligare più di un fornitore di servizi di telecomunicazione a diffondere nella stessa zona di copertura. In caso di rifiuto, l’UFCOM può decidere in via cautelativa l’immediata attivazione.
Se l’adempimento di quest’obbligo implica un eccessivo onere economico per il fornitore di servizi di telecomunicazione interessato, l’UFCOM impone all’emittente autorizzata di versare un adeguato indennizzo.
Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso.
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