Su richiesta di un’emittente, l’UFCOM impone per una durata determinata a un fornitore di servizi di telecomunicazione di diffondere un programma su linea in una determinata zona, se:
il programma contribuisce in misura particolare all’adempimento del mandato costituzionale; e
il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone delle capacità di trasmissione necessarie e la diffusione non rappresenta per lui un onere economico eccessivo.
Il Consiglio federale determina il numero massimo di programmi.
L’UFCOM può ritirare il diritto alla diffusione gratuita dei programmi prima della scadenza prevista se l’emittente non fornisce più le prestazioni fissate nella decisione.
Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritti d’accesso.
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