Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto:
a. essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione:
1. vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione,
2. la informi sulle misure prese,
3. versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;
b. essa può chiedere al DATEC di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla.
Su proposta dell’Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237). ↩
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