La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque:
viola una decisione passata in giudicato dell’autorità di vigilanza o dell’autorità di ricorso;
infrange in modo grave le disposizioni della concessione;
viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 4, 5 e 9–14), nelle disposizioni d’esecuzione e nelle pertinenti convenzioni internazionali;
viola le prescrizioni sull’obbligo di diffusione (art. 55);
non osserva l’obbligo di accordare il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 72);
non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 73);
disattende provvedimenti ai sensi dell’articolo 75 (concentrazione dei mezzi di comunicazione).
Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni:
obbligo di notifica (art. 3);
obblighi di diffusione (art. 8);
obbligo di notificare i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni (art. 15);
obbligo di notificare le partecipazioni (art. 16);
obbligo di informazione (art. 17);
obbligo di rendiconto (art. 18);
obbligo di fornire dati statistici (art. 19);
obbligo di registrare e conservare i programmi (art. 20) o di archiviare i programmi (art. 21);
obblighi della SSR (art. 29);
obblighi per le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 41);
obbligo di comunicare il trasferimento della concessione (art. 48);
obbligo di rispettare la zona di concessione designata dal Consiglio federale nel diffondere o far diffondere programmi (art. 52 cpv. 3);
obbligo di diffondere su canali preferenziali i programmi prescritti (art. 62);
obbligo di informare e di fornire documentazione (art. 63 cpv. 3).
Per calcolare l’importo della sanzione, la competente autorità di vigilanza tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie della persona fisica o giuridica sanzionata.
Footnotes
Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237). ↩
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