I procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo in materia penale minorile del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi sono decisi dal Tribunale penale federale. La decisione non è impugnabile a titolo indipendente.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.