Se al momento dell’entrata in vigore della presente legge il procedimento è pendente dinanzi a un tribunale minorile competente secondo il diritto anteriore, il giudice dei minorenni può partecipare al dibattimento soltanto dietro approvazione espressa del minore.
Se già aperto prima dell’entrata in vigore della presente legge dinanzi a un’autorità giudicante monocratica o collegiale, il dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dalla medesima autorità giudicante di primo grado.
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