Le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere impugnate secondo il diritto anteriore. Questi ricorsi sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
Se il diritto anteriore non prevede possibilità di ricorso contro una decisione, l’impugnabilità della stessa è retta dalle disposizioni del nuovo diritto.
Per il rimanente si applica l’articolo 453 capoverso 2 CPP1.