Nei casi in cui dopo l’entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore le autorità tengono conto dei principi della presente legge; esse vegliano segnatamente al rispetto dei principi procedurali concernenti:
- la rinuncia al procedimento penale (art. 5);
- la ricusazione (art. 9);
- la collaborazione del rappresentante legale (art. 12);
- la qualità di parte (art. 18);
- la difesa del minore (art. 23–25);
- la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza (art 27 e 28).