Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori versano tasse di rischio all’istituzione comune (art. 18).
Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall’istituzione comune.
Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.
Il rischio di malattia elevato è definito dall’età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.
Gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall’effettivo di assicurati determinante.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843;FF 2016 64797149). ↩
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