1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal1o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA2:3
- 4 ad altri organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal;
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- 5 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
- alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19906sull’imposta federale diretta (LIFD), nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 19927sulla statistica federale;
- agli organi incaricati di allestire statistiche per l’esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all’adempimento di tale obbligo e l’anonimato degli assicurati sia garantito;
- 8 alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 22a e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura e per l’esame delle tariffe;
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- 9 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201510sulle attività informative;
- in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 188911sulla esecuzione e sul fallimento,
5.12 alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile^13^,
6.14 …15
2. …16
3. In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.17
4. In deroga all’articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d’assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell’assicurato, se quest’ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti.18
5. Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:19
a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse della persona assicurata.
6. Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
7. Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
8. I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.