Il nuovo assicuratore non può formulare nuove riserve se l’assicurato cambia assicuratore:
perché l’esige il rapporto di lavoro o la sua cessazione; o
perché esce dal raggio d’attività del precedente assicuratore; o
perché il precedente assicuratore non esercita più l’assicurazione sociale malattie.
Il nuovo assicuratore può mantenere le riserve formulate dal precedente assicuratore fino alle scadenze inizialmente previste.
Il precedente assicuratore provvede affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di libero passaggio. Se omette questa informazione, deve continuare a garantire la protezione assicurativa. L’assicurato deve far valere il diritto di libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
Su domanda dell’assicurato, il nuovo assicuratore deve assicurare l’indennità giornaliera per un importo pari a quello precedente. Può computare l’indennità giornaliera già pagata dal precedente assicuratore nella durata del diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 72.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.