The authority that fixes a period shall at the same time indicate the consequences of the failure to comply with that period; in the event of non-compliance, only the consequences indicated shall apply.
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Die Behörde hat bei Fristsetzung den Adressaten ausdrücklich, konkret und sprachgerecht (in seiner Sprache) über die Rechtsfolgen des Ausbleibens bzw. die angedrohten Sanktionen (z.B. Versäumnisfolgen, Verzicht auf Parteistellung, Abschreibung des Verfahrens, Unzulässigkeit des Rechtsbegehrens, Kostenfolgen) zu informieren und diese Folgen verbindlich anzukündigen.
“Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l'art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.). 4.4 En matière d'asile, la loi règle de manière plus détaillée l'obligation de collaborer du requérant d'asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s'y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu'il informe le requérant d'asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d'asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l'audition sur les données personnelles, l'autorité inférieure communique au requérant d'asile une information d'ordre général concernant son devoir de collaborer à l'établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d'asile et la conséquence négative de la violation d'un tel devoir, à savoir un classement, une non-entrée en matière ou un rejet de la demande d'asile. Le SEM s'assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d'asile et qu'il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d'asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d'identité, en application de l'art.”
“Die Beschwerdeführerin ist am (...) 2024 18 Jahre alt geworden. Ab Erreichen der Volljährigkeit war sie nicht mehr durch den Beschwerdeführer, ihren Vater, gesetzlich vertreten (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Daher wurde sie mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2024 aufgefordert, bis am 3. Januar 2025 ihren Beschwerdewillen zu erklären, und darauf hingewiesen, dass das sie betreffende Verfahren bei Stillschweigen oder Verneinen des Beschwerdewillens als gegenstandslos geworden abgeschrieben werde (BVGer-act. 16). Da sie bis heute nicht erklärt hat, sich weiterhin als Partei am vorliegenden Beschwerdeverfahren beteiligen zu wollen, ist das Verfahren betreffend die Beschwerdeführerin androhungsgemäss als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. Art. 23 VwVG).”
“Si l'administré n'apporte pas la preuve requise et que l'autorité a la possibilité d'éclaircir la situation, elle est tenue de le faire. Aussi le devoir de collaborer de l'administré ne libère-t-il aucunement l'autorité de son devoir d'instruction (ATF 130 I 258 consid. 5 ; Raphaël Bagnoud, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020 p. 493). L'autorité ne saurait donc attendre que l'administré lui fournisse spontanément les renseignements et preuves adéquats. C'est au contraire à elle qu'incombe la charge de définir les faits considérés comme pertinents et d'ordonner l'administration des preuves nécessaires à leur établissement. En conséquence, il lui appartient également de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, quand et sous quelle forme. Le cas échéant, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l'art. 23 PA. L'autorité ne saurait ainsi faire supporter à l'administré l'absence de la preuve d'un fait déterminé si elle n'a pas pleinement satisfait à son devoir d'instruction (cf. arrêt du TAF A-4345/2019 du 8 avril 2021 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 7.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. consid. 7.6 infra). Dite conviction n'a pas à confiner à une certitude absolue pour respecter le droit d'être entendu ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf.”
“b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.Nel caso in esame, il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è decorso infruttuoso lunedì 8 luglio 2024. Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il tempestivo versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del 17 maggio 2024. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l'art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
“Eine behördlich angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Die Behörde, die eine Frist ansetzt, droht gleichzeitig die Folgen der Versäumnis an; im Versäumnisfalle treten nur die angedrohten Folgen ein (Art. 23 VwVG).”
Bei Zahlungsaufforderungen (z.B. Kostenvorschuss, Verfahrenskaution) führt das Ausbleiben der fristgerechten Zahlung ohne rechtzeitigen Verlängerungs- oder Heilungsantrag regelmäßig zur Unzulässigkeit oder Nichtbehandlung des Rechtsmittels; die Berechnung der Nachfrist richtet sich nach einschlägigen Regeln (Art. 38 LPGA) und Zustellungszeitpunkten.
“b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.Nel caso in esame, il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è decorso infruttuoso lunedì 8 luglio 2024. Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il tempestivo versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del 17 maggio 2024. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l'art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
“Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). 2. La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF). 3. 3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Essa stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.3. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 4. 4.1. Nel caso concreto, la decisione incidentale del TAF del 21 marzo 2024 è stata validamente notificata all'indirizzo della ricorrente il 9 aprile 2024 (doc. TAF 8 - 10), mentre il termine per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto il 6 maggio 2024 (art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 let. b PA in relazione con l'art. 37 LTAF; termine fisso, consid. C.c). 4.2. La ricorrente ha versato l'anticipo spese il 28 maggio 2024 e quindi ampiamente dopo la scadenza del termine previsto a tale scopo, senza presentare domanda di proroga né far valere in seguito validi impedimenti, che non le avrebbero consentito di far fronte al pagamento nel termine impartito.”
“In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 5.Nel caso in esame, il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali, è nel frattempo decorso infruttuoso. Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del 29 febbraio 2024. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l'art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
“Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1 Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.4 Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 3.5 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art.”
Änderungen der Adresse oder mangelnde Kenntnisnahme durch den Adressaten sind zu berücksichtigen: Die Behörde muss rechtzeitig informieren; andernfalls kann mangelhafte Zustellung als Entschuldigung für Versäumnis gewertet werden, sofern der Adressat die Behörde rechtzeitig über die Adressänderung nicht informiert hat.
“In conclusione, conto tenuto che è stato esibito l'estratto della ricerca postale inerente l'avvenuta distribuzione della raccomandata contenente la decisione su opposizione del 14 settembre 2023, che il ricorrente non ha contestato quanto emerso dalla menzionata ricerca postale, che il ricorrente non ha negato di avere ricevuto, il 2 ottobre 2023, la decisione su opposizione impugnata e che non emerge dall'incarto della CSC una seconda spedizione della menzionata decisione su opposizione, secondo questo Tribunale, non vi è alcun elemento o fatto che possa confutare la presunzione della corretta notificazione della decisione su opposizione del 14 settembre 2023 in data 2 ottobre 2023, senza che vi sia la necessità di eseguire ulteriori accertamenti in merito. 9.3. 9.3.1. Pertanto, nel caso concreto la decisione su opposizione impugnata del 14 settembre 2023 è stata validamente notificata il 2 ottobre 2023 (cfr. il tracciamento dell'invio [allegato al doc. TAF 6]). 9.3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 3 ottobre 2023 ed è scaduto il 2 novembre 2023 (essendo il 1° novembre 2023 un giorno festivo), il ricorso depositato il 30 dicembre 2023, ossia dopo la scadenza del termine ricorsuale di 30 giorni, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 9.3.3. Non può pertanto essere eseguito un esame di merito delle censure sollevate dal ricorrente contro la decisione impugnata. 10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 11. 11.1. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).”
“20 cpv. 3 PA). 3.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 4. 4.1. Nel caso concreto, sia dall'estratto Track & Trace della Posta svizzera (allegato al doc. TAF 5), che da quanto esposto dall'assicurato nel ricorso 28 novembre 2023 (doc. TAF 1 pag. 1), risulta che la decisione impugnata è stata notificata in data 27 ottobre 2023. 4.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 28 ottobre 2023 e che il mese di ottobre conta 31 giorni, esso è scaduto il 26 novembre 2023 (domenica), termine riportato al 27 novembre 2023 (primo giorno feriale seguente, art. 20 cpv. 3 PA). Il ricorso del 28 novembre 2023 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è pertanto tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 5. 5.1. A._______ ha altresì formulato una richiesta di restituzione del termine, prevalendosi di difficoltà nella notifica del progetto di decisione e della decisione impugnata a seguito dell'abbandono nel settembre 2022 della sua precedente residenza a cui aveva fatto seguito un periodo senza fissa dimora. A suo dire, tale variazione era stata comunicata, sia telefonicamente che per posta elettronica, all'UAIE, il quale è stata invitato ad effettuare ogni comunicazione al suo riguardo in forma elettronica. L'autorità inferiore non avrebbe dato seguito a questa richiesta. Senza risposta sarebbe inoltre rimaste le emails con le quali egli ha comunicato il nuovo recapito attivo dal settembre 2023. 5.2. Giova rilevare che secondo l'art. 41 LPGA, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.”
Bleibt die Partei (z.B. volljährige Partei) innerhalb gesetzter Frist untätig, kann dies je nach Ankündigung zu Verzicht auf Parteistellung, Abschreibung des Verfahrens, Unzulässigkeit des Rechtsbegehrens oder Nichtannahme ohne inhaltliche Prüfung führen; Kosten- und Verfahrensfolgen richten sich nach der konkreten Androhung und Einhaltung formaler Voraussetzungen (z.B. Vorauszahlung).
“Die Beschwerdeführerin ist am (...) 2024 18 Jahre alt geworden. Ab Erreichen der Volljährigkeit war sie nicht mehr durch den Beschwerdeführer, ihren Vater, gesetzlich vertreten (vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Daher wurde sie mit Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2024 aufgefordert, bis am 3. Januar 2025 ihren Beschwerdewillen zu erklären, und darauf hingewiesen, dass das sie betreffende Verfahren bei Stillschweigen oder Verneinen des Beschwerdewillens als gegenstandslos geworden abgeschrieben werde (BVGer-act. 16). Da sie bis heute nicht erklärt hat, sich weiterhin als Partei am vorliegenden Beschwerdeverfahren beteiligen zu wollen, ist das Verfahren betreffend die Beschwerdeführerin androhungsgemäss als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. Art. 23 VwVG).”
“1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 3. 3.1. Nel caso concreto, da quanto espressamente dichiarato dalla ricorrente nel gravame del 10 maggio 2024, la decisione impugnata le è stata notificata ("ritirata all'ufficio postale") in data 29 marzo 2024 (doc. TAF 1). 3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso - tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 22a lett. a PA secondo cui i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso) - ha iniziato a decorrere lunedì 8 aprile 2024, ed è pertanto scaduto martedì 7 maggio 2024. 3.3. Ne consegue che il ricorso del 10 maggio 2024 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 3.4. Va infine evidenziato che la ricorrente non ha dato seguito all'invito di questo Tribunale di dimostrare la tempestività del proprio ricorso (doc. TAF 3) né ha presentato una domanda di restituzione dei termini (art. 24 PA). Non vi è pertanto necessità d'effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio in merito. 4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 5. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza.”
“Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). 2. La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF). 3. 3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Essa stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.3. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 4. 4.1. Nel caso concreto, la decisione incidentale del TAF del 21 marzo 2024 è stata validamente notificata all'indirizzo della ricorrente il 9 aprile 2024 (doc. TAF 8 - 10), mentre il termine per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto il 6 maggio 2024 (art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 let. b PA in relazione con l'art. 37 LTAF; termine fisso, consid. C.c). 4.2. La ricorrente ha versato l'anticipo spese il 28 maggio 2024 e quindi ampiamente dopo la scadenza del termine previsto a tale scopo, senza presentare domanda di proroga né far valere in seguito validi impedimenti, che non le avrebbero consentito di far fronte al pagamento nel termine impartito.”
“In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 5.Nel caso in esame, il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali, è nel frattempo decorso infruttuoso. Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del 29 febbraio 2024. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l'art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
“TAF 5), ha invitato la ricorrente a regolarizzare il gravame del 2 ottobre 2023 nel senso indicato (chiara manifestazione della volontà di ricorrere contro la decisione su opposizione del 25 settembre 2023, forma scritta, motivi e conclusioni chiare e firma manoscritta in originale dell'atto di ricorso) nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale del 20 dicembre 2023, con la comminatoria dell'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 8.2. Il termine di cinque giorni assegnato alla ricorrente con decisione incidentale del 20 dicembre 2023, notificata il 22 dicembre 2023 presso il recapito in Svizzera da lei designato (estratto track and trace della Posta svizzera [doc. TAF 6]), per regolarizzare il ricorso, è nel frattempo scaduto infruttuoso, non avendo l'interessata trasmesso sinora alcun documento al Tribunale. Il summenzionato termine è infatti scaduto lunedì 8 gennaio 2024 tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi e del fatto che l'ultimo giorno del termine cadeva di domenica (si confronti art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. c PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Ne consegue che il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
“Ritenuto che nello scritto 10 ottobre 2023 (trasmesso con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2023) i menzionati requisiti di legge - forma scritta necessaria, motivi e conclusioni chiare nonché, in particolare, la firma manoscritta in originale dell'atto ricorsuale - non erano adempiti, questo Tribunale, con decisione incidentale del 26 ottobre 2023, ha invitato la ricorrente a regolarizzare il gravame del 13 ottobre 2023 nel senso indicato (forma scritta, motivi e conclusioni chiare e firma manoscritta originale dell'atto di ricorso [art. 52 cpv. 2 PA]) nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con la comminatoria dell'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 6.2. Il termine assegnato alla ricorrente - con decisione incidentale del 26 ottobre 2023, notificata il 6 novembre 2023 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 4]) - per procedere all'inoltro dell'atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è nel frattempo scaduto infruttuoso (il termine per regolarizzare il ricorso essendo venuto a scadenza il 13 novembre 2023 [art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. c PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: Il cancelliere: Michael Peterli Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
Die Fristansetzung hat praktisch klar, nach Treu und Glauben und verbindlich zu erfolgen; sie muss angeben, welche konkrete Rechtsfolge bei Versäumnis eintreten wird und gegebenenfalls wie Nachfrist, Fristbeginn oder Fristwahrung berechnet werden (z.B. nach Zustellungstag, Poststempel, Track-and-Trace, siebter Tag nach erstem Zustellversuch, Nachfristwirkung).
“Il rappresentante del ricorrente avendo inviato, per posta elettronica, un ricorso alla CSC doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito da detta autorità, eventualmente dal Tribunale amministrativo federale (la decisione su opposizione della CSC del 9 settembre 2024 indicando che "la presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale") rispettivamente doveva organizzarsi per la tutela degli interessi del ricorrente (ricorrente medesimo - a cui è pure stata notificata la decisione incidentale del 30 ottobre 2024 - che avrebbe peraltro potuto e dovuto prendere contatto con il proprio rappresentante rispettivamente trasmettere a questo Tribunale il ricorso munito della propria firma manoscritta in originale). Ciò premesso, il plico raccomandato contenente la decisione incidentale di questo Tribunale del 30 ottobre 2024, spedito al rappresentante dell'insorgente, deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso dell'11 novembre 2024, ossia il 18 novembre 2024. 6.4.2. Da quanto esposto, discende che il termine assegnato al ricorrente - con decisione incidentale del 30 ottobre 2024 di questo Tribunale, notificata al suo rappresentante al più tardi il 18 novembre 2024 - per inoltrare il ricorso dell'8 ottobre 2024 munito della firma manoscritta in originale del rappresentante o della propria firma manoscritta in originale è, nel frattempo (25 novembre 2024), scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Peraltro, lo scritto di posta elettronica del ricorrente del 24 ottobre 2024, unitamente agli allegati documenti, va restituito alla CSC per competenza. 8. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2018 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Lo scritto di posta elettronica del ricorrente del 24 ottobre 2024, unitamente agli allegati documenti, è ritrasmesso alla CSC per competenza. 3.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.”
“Ciò premesso, la decisione del TAF del 9 agosto 2024 deve considerarsi regolarmente notificata al ricorrente al più tardi il 28 agosto 2024 (considerato in particolare che le ferie giudiziarie terminano il 15 agosto [art. 22a cpv. 1 lett. b PA]), ossia 7 giorni dopo il tentativo di consegna del 21 agosto 2024. In tale contesto, è irrilevante che le Poste spagnole abbiano trattenuto il plico raccomandato in questione fino al 6 settembre 2024, ritenuto che esso non è comunque stato ritirato dall'insorgente fino a tale data (doc. TAF 7 [estratto Track and Trace della posta svizzera]). 7. Alla luce di quanto sopra esposto il termine di cinque giorni assegnato al ricorrente per presentare un atto ricorsuale nel senso indicato nella decisione incidentale del 9 agosto 2024 di questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. In concreto non è stato presentato un atto ricorsuale regolarizzato contenente la firma manoscritta in originale del ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (art. 23 PA). 8. Il TAF rileva tuttavia che dallo scritto del 17 luglio 2024 risulta che l'interessato ha manifestato espressamente l'intenzione di presentare una richiesta di condono in relazione all'obbligo di restituzione sancito con la decisione su opposizione del 18 giugno 2024 (v. consid. 2). Pertanto, l'incarto viene trasmesso per competenza alla CSC (art. 8 PA) affinché esamini la richiesta (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e 4 cpv. 1 OPGA) una volta passata in giudicato la decisione di restituzione oggetto della presente procedura. Nella decisione impugnata infatti l'amministrazione non si è ancora - a giusta ragione - espressa su questo tema (si confronti art. 4 cpv. 2 e 5 OPGA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.”
“Eine treuwidrige Verfahrensführung sieht der Beschwerdeführer darin, dass die Vorinstanz ihm zu wenig Zeit gelassen habe, um sein Gesuch zu begründen und die nötigen Informationen in Worte zu fassen. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebiete es, dem Betroffenen, der mehr Zeit für die Begründung benötige, die Kontrolle über das Verfahren zu belassen, zum Beispiel durch Ansetzung einer Frist für die Begründung mit der alternativen Möglichkeit, das Gesuch zurückzuziehen, bevor der Entscheid ergehe. Stattdessen habe die Vorinstanz eine Verfügung erlassen, ohne diese vorgängig anzukündigen. Staatliche Organe handeln nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) und dürfen sich in ihren öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen nicht widersprüchlich verhalten (Urteil des BGer 2C_542/2016 vom 27. November 2017 E. 3.2; Waldmann/Bickel, in: Waldmann/Krauskopf, Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Art. 29 Rz. 68; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 712 ff.). Jede Person hat Anspruch, von staatlichen Organen nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9 BV; zur Konkretisierung des Grundsatzes bei Setzung von Fristen: Art. 23 VwVG; Patricia Egli, Praxiskommentar VwVG, Art. 23 N. 2 ff.). Der Beschwerdeführer stellte der Vorinstanz am 11. August 2021 in Aussicht, «aus Zeitmangel» später Anträge nachzureichen. Die Vorinstanz liess Zeit zu seinen Gunsten verstreichen und wies ihn mit Schreiben vom 17. Februar 2022 darauf hin, dass sie keine Anträge erhalten habe und sich aus den bisherigen Eingaben nicht ergebe, inwiefern ein dem Bund zuzurechnendes Verhalten für den allfälligen Schaden ursächlich sein könnte. Sie gewährte dem Beschwerdeführer Frist bis am 16. März 2022 und gab ihm damit die Möglichkeit zur Begründung. Davon machte er mit Eingabe vom 16. März 2022 Gebrauch und legte dar, worin aus seiner Sicht die Verantwortlichkeit des Bundes bestehe. Er bat zudem um «ein paar Tage Zeit» für den Rest der Begründung. Zusätzlich nahm die Vorinstanz die umfangreiche Stellungnahme vom 17. März 2022 und die weiteren Eingaben des Beschwerdeführers vom 20.,”
“1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 3. 3.1. Nel caso concreto, da quanto espressamente dichiarato dalla ricorrente nel gravame del 10 maggio 2024, la decisione impugnata le è stata notificata ("ritirata all'ufficio postale") in data 29 marzo 2024 (doc. TAF 1). 3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso - tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 22a lett. a PA secondo cui i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso) - ha iniziato a decorrere lunedì 8 aprile 2024, ed è pertanto scaduto martedì 7 maggio 2024. 3.3. Ne consegue che il ricorso del 10 maggio 2024 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 3.4. Va infine evidenziato che la ricorrente non ha dato seguito all'invito di questo Tribunale di dimostrare la tempestività del proprio ricorso (doc. TAF 3) né ha presentato una domanda di restituzione dei termini (art. 24 PA). Non vi è pertanto necessità d'effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio in merito. 4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 5. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza.”
“In conclusione, conto tenuto che è stato esibito l'estratto della ricerca postale inerente l'avvenuta distribuzione della raccomandata contenente la decisione su opposizione del 14 settembre 2023, che il ricorrente non ha contestato quanto emerso dalla menzionata ricerca postale, che il ricorrente non ha negato di avere ricevuto, il 2 ottobre 2023, la decisione su opposizione impugnata e che non emerge dall'incarto della CSC una seconda spedizione della menzionata decisione su opposizione, secondo questo Tribunale, non vi è alcun elemento o fatto che possa confutare la presunzione della corretta notificazione della decisione su opposizione del 14 settembre 2023 in data 2 ottobre 2023, senza che vi sia la necessità di eseguire ulteriori accertamenti in merito. 9.3. 9.3.1. Pertanto, nel caso concreto la decisione su opposizione impugnata del 14 settembre 2023 è stata validamente notificata il 2 ottobre 2023 (cfr. il tracciamento dell'invio [allegato al doc. TAF 6]). 9.3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 3 ottobre 2023 ed è scaduto il 2 novembre 2023 (essendo il 1° novembre 2023 un giorno festivo), il ricorso depositato il 30 dicembre 2023, ossia dopo la scadenza del termine ricorsuale di 30 giorni, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 9.3.3. Non può pertanto essere eseguito un esame di merito delle censure sollevate dal ricorrente contro la decisione impugnata. 10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 11. 11.1. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).”
“Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1 Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.4 Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 3.5 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art.”
“Con scritto inviato il 29 agosto 2023 (timbro postale) all'attenzione del Tribunale federale, trasmesso poi per competenza a questo Tribunale, l'assicurato ha indicato se era possibile accettare il ricorso contro la decisione incidentale del TAF del 21 luglio 2023 e ha prodotto documentazione medica attestante, a suo modo di vedere, un "aggravamento stato di salute" (allegati al doc. TAF 9). 7.5. Con scritto inviato il 9 novembre 2023 (timbro postale) all'attenzione del Tribunale federale, trasmesso poi per competenza a questo Tribunale, l'insorgente ha inoltrato nuovi documenti medici (allegati al doc. TAF 10). 7.6. Ritenuto che i due scritti non adempiono ai requisiti di legge (motivi e conclusioni chiare [cfr. consid. 7.1 e 7.3 del presente giudizio) e considerato che ad ogni modo il termine assegnato al ricorrente - con decisione incidentale del 21 luglio 2023, notificata il 2 agosto 2023 (cfr. avviso di ricevimento della Posta controfirmato [doc. TAF 7]) - per procedere all'inoltro dell'atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è scaduto infruttuoso il 21 agosto 2023 (tenuto conto delle ferie giudiziarie [art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. b PA in combinazione con l'art. 37 LTAF {v. anche art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI}), il ricorso del 9 giugno 2023 è inammissibile (art. 23 PA). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
Bei postalischer Zustellung und Einreichung (inkl. Vertreternachreichung) sind Zustellungs- und Poststempelnachweise sowie Track-and-Trace entscheidend für Fristbeginn/-ende; verspätete Einreichungen oder fehlende Nachweise (z.B. unterschriebene Originale, Kostenvorschussbeleg) führen regelmäßig zur Unzulässigkeit bzw. Nichtbehandlung des Rechtsmittels.
“Il rappresentante del ricorrente avendo inviato, per posta elettronica, un ricorso alla CSC doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito da detta autorità, eventualmente dal Tribunale amministrativo federale (la decisione su opposizione della CSC del 9 settembre 2024 indicando che "la presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale") rispettivamente doveva organizzarsi per la tutela degli interessi del ricorrente (ricorrente medesimo - a cui è pure stata notificata la decisione incidentale del 30 ottobre 2024 - che avrebbe peraltro potuto e dovuto prendere contatto con il proprio rappresentante rispettivamente trasmettere a questo Tribunale il ricorso munito della propria firma manoscritta in originale). Ciò premesso, il plico raccomandato contenente la decisione incidentale di questo Tribunale del 30 ottobre 2024, spedito al rappresentante dell'insorgente, deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso dell'11 novembre 2024, ossia il 18 novembre 2024. 6.4.2. Da quanto esposto, discende che il termine assegnato al ricorrente - con decisione incidentale del 30 ottobre 2024 di questo Tribunale, notificata al suo rappresentante al più tardi il 18 novembre 2024 - per inoltrare il ricorso dell'8 ottobre 2024 munito della firma manoscritta in originale del rappresentante o della propria firma manoscritta in originale è, nel frattempo (25 novembre 2024), scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Peraltro, lo scritto di posta elettronica del ricorrente del 24 ottobre 2024, unitamente agli allegati documenti, va restituito alla CSC per competenza. 8. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2018 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Lo scritto di posta elettronica del ricorrente del 24 ottobre 2024, unitamente agli allegati documenti, è ritrasmesso alla CSC per competenza. 3.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.”
“Ciò premesso, la decisione del TAF del 9 agosto 2024 deve considerarsi regolarmente notificata al ricorrente al più tardi il 28 agosto 2024 (considerato in particolare che le ferie giudiziarie terminano il 15 agosto [art. 22a cpv. 1 lett. b PA]), ossia 7 giorni dopo il tentativo di consegna del 21 agosto 2024. In tale contesto, è irrilevante che le Poste spagnole abbiano trattenuto il plico raccomandato in questione fino al 6 settembre 2024, ritenuto che esso non è comunque stato ritirato dall'insorgente fino a tale data (doc. TAF 7 [estratto Track and Trace della posta svizzera]). 7. Alla luce di quanto sopra esposto il termine di cinque giorni assegnato al ricorrente per presentare un atto ricorsuale nel senso indicato nella decisione incidentale del 9 agosto 2024 di questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. In concreto non è stato presentato un atto ricorsuale regolarizzato contenente la firma manoscritta in originale del ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (art. 23 PA). 8. Il TAF rileva tuttavia che dallo scritto del 17 luglio 2024 risulta che l'interessato ha manifestato espressamente l'intenzione di presentare una richiesta di condono in relazione all'obbligo di restituzione sancito con la decisione su opposizione del 18 giugno 2024 (v. consid. 2). Pertanto, l'incarto viene trasmesso per competenza alla CSC (art. 8 PA) affinché esamini la richiesta (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e 4 cpv. 1 OPGA) una volta passata in giudicato la decisione di restituzione oggetto della presente procedura. Nella decisione impugnata infatti l'amministrazione non si è ancora - a giusta ragione - espressa su questo tema (si confronti art. 4 cpv. 2 e 5 OPGA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.”
“1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 3. 3.1. Nel caso concreto, da quanto espressamente dichiarato dalla ricorrente nel gravame del 10 maggio 2024, la decisione impugnata le è stata notificata ("ritirata all'ufficio postale") in data 29 marzo 2024 (doc. TAF 1). 3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso - tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 22a lett. a PA secondo cui i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso) - ha iniziato a decorrere lunedì 8 aprile 2024, ed è pertanto scaduto martedì 7 maggio 2024. 3.3. Ne consegue che il ricorso del 10 maggio 2024 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 3.4. Va infine evidenziato che la ricorrente non ha dato seguito all'invito di questo Tribunale di dimostrare la tempestività del proprio ricorso (doc. TAF 3) né ha presentato una domanda di restituzione dei termini (art. 24 PA). Non vi è pertanto necessità d'effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio in merito. 4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 5. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza.”
“Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). 2. La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF). 3. 3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Essa stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.3. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 4. 4.1. Nel caso concreto, la decisione incidentale del TAF del 21 marzo 2024 è stata validamente notificata all'indirizzo della ricorrente il 9 aprile 2024 (doc. TAF 8 - 10), mentre il termine per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto il 6 maggio 2024 (art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 let. b PA in relazione con l'art. 37 LTAF; termine fisso, consid. C.c). 4.2. La ricorrente ha versato l'anticipo spese il 28 maggio 2024 e quindi ampiamente dopo la scadenza del termine previsto a tale scopo, senza presentare domanda di proroga né far valere in seguito validi impedimenti, che non le avrebbero consentito di far fronte al pagamento nel termine impartito.”
“In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 5.Nel caso in esame, il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali, è nel frattempo decorso infruttuoso. Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del 29 febbraio 2024. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l'art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
“In conclusione, conto tenuto che è stato esibito l'estratto della ricerca postale inerente l'avvenuta distribuzione della raccomandata contenente la decisione su opposizione del 14 settembre 2023, che il ricorrente non ha contestato quanto emerso dalla menzionata ricerca postale, che il ricorrente non ha negato di avere ricevuto, il 2 ottobre 2023, la decisione su opposizione impugnata e che non emerge dall'incarto della CSC una seconda spedizione della menzionata decisione su opposizione, secondo questo Tribunale, non vi è alcun elemento o fatto che possa confutare la presunzione della corretta notificazione della decisione su opposizione del 14 settembre 2023 in data 2 ottobre 2023, senza che vi sia la necessità di eseguire ulteriori accertamenti in merito. 9.3. 9.3.1. Pertanto, nel caso concreto la decisione su opposizione impugnata del 14 settembre 2023 è stata validamente notificata il 2 ottobre 2023 (cfr. il tracciamento dell'invio [allegato al doc. TAF 6]). 9.3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 3 ottobre 2023 ed è scaduto il 2 novembre 2023 (essendo il 1° novembre 2023 un giorno festivo), il ricorso depositato il 30 dicembre 2023, ossia dopo la scadenza del termine ricorsuale di 30 giorni, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 9.3.3. Non può pertanto essere eseguito un esame di merito delle censure sollevate dal ricorrente contro la decisione impugnata. 10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 11. 11.1. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).”
“Con scritto inviato il 29 agosto 2023 (timbro postale) all'attenzione del Tribunale federale, trasmesso poi per competenza a questo Tribunale, l'assicurato ha indicato se era possibile accettare il ricorso contro la decisione incidentale del TAF del 21 luglio 2023 e ha prodotto documentazione medica attestante, a suo modo di vedere, un "aggravamento stato di salute" (allegati al doc. TAF 9). 7.5. Con scritto inviato il 9 novembre 2023 (timbro postale) all'attenzione del Tribunale federale, trasmesso poi per competenza a questo Tribunale, l'insorgente ha inoltrato nuovi documenti medici (allegati al doc. TAF 10). 7.6. Ritenuto che i due scritti non adempiono ai requisiti di legge (motivi e conclusioni chiare [cfr. consid. 7.1 e 7.3 del presente giudizio) e considerato che ad ogni modo il termine assegnato al ricorrente - con decisione incidentale del 21 luglio 2023, notificata il 2 agosto 2023 (cfr. avviso di ricevimento della Posta controfirmato [doc. TAF 7]) - per procedere all'inoltro dell'atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è scaduto infruttuoso il 21 agosto 2023 (tenuto conto delle ferie giudiziarie [art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. b PA in combinazione con l'art. 37 LTAF {v. anche art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI}), il ricorso del 9 giugno 2023 è inammissibile (art. 23 PA). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.”
Die Behörde bleibt trotz Fristandrohung zur aktiven Sachverhalts- und Beweiserhebung verpflichtet; sie muss bei fehlender Beweiserbringung vor Anwendung nachteiliger Folgen selbst weitere Abklärungen/Ermittlungen anordnen und den Parteien Gelegenheit geben, bevor sie auf Beweise verzichtet oder den Adressaten die Last unvollständiger Ermittlungen allein aufbürdet.
“Si l'administré n'apporte pas la preuve requise et que l'autorité a la possibilité d'éclaircir la situation, elle est tenue de le faire. Aussi le devoir de collaborer de l'administré ne libère-t-il aucunement l'autorité de son devoir d'instruction (ATF 130 I 258 consid. 5 ; Raphaël Bagnoud, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020 p. 493). L'autorité ne saurait donc attendre que l'administré lui fournisse spontanément les renseignements et preuves adéquats. C'est au contraire à elle qu'incombe la charge de définir les faits considérés comme pertinents et d'ordonner l'administration des preuves nécessaires à leur établissement. En conséquence, il lui appartient également de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, quand et sous quelle forme. Le cas échéant, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l'art. 23 PA. L'autorité ne saurait ainsi faire supporter à l'administré l'absence de la preuve d'un fait déterminé si elle n'a pas pleinement satisfait à son devoir d'instruction (cf. arrêt du TAF A-4345/2019 du 8 avril 2021 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 7.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. consid. 7.6 infra). Dite conviction n'a pas à confiner à une certitude absolue pour respecter le droit d'être entendu ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf.”
Fristverlängerungen oder nachträgliche Heilungsversuche (z.B. gerichtliche Mahnung, Postaufbewahrung, nachträglicher Gesuchseingang) ersetzen nicht automatisch die rechtzeitige Reaktion; verspätete Mitteilungen führen nur in Ausnahmefällen zur Wiederherstellung der Frist, insbesondere nicht, wenn sie erst nach Ablauf der Zahlungs- oder Einreichungsfrist zugestellt wurden.
“Eine treuwidrige Verfahrensführung sieht der Beschwerdeführer darin, dass die Vorinstanz ihm zu wenig Zeit gelassen habe, um sein Gesuch zu begründen und die nötigen Informationen in Worte zu fassen. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebiete es, dem Betroffenen, der mehr Zeit für die Begründung benötige, die Kontrolle über das Verfahren zu belassen, zum Beispiel durch Ansetzung einer Frist für die Begründung mit der alternativen Möglichkeit, das Gesuch zurückzuziehen, bevor der Entscheid ergehe. Stattdessen habe die Vorinstanz eine Verfügung erlassen, ohne diese vorgängig anzukündigen. Staatliche Organe handeln nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) und dürfen sich in ihren öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen nicht widersprüchlich verhalten (Urteil des BGer 2C_542/2016 vom 27. November 2017 E. 3.2; Waldmann/Bickel, in: Waldmann/Krauskopf, Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Art. 29 Rz. 68; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 712 ff.). Jede Person hat Anspruch, von staatlichen Organen nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9 BV; zur Konkretisierung des Grundsatzes bei Setzung von Fristen: Art. 23 VwVG; Patricia Egli, Praxiskommentar VwVG, Art. 23 N. 2 ff.). Der Beschwerdeführer stellte der Vorinstanz am 11. August 2021 in Aussicht, «aus Zeitmangel» später Anträge nachzureichen. Die Vorinstanz liess Zeit zu seinen Gunsten verstreichen und wies ihn mit Schreiben vom 17. Februar 2022 darauf hin, dass sie keine Anträge erhalten habe und sich aus den bisherigen Eingaben nicht ergebe, inwiefern ein dem Bund zuzurechnendes Verhalten für den allfälligen Schaden ursächlich sein könnte. Sie gewährte dem Beschwerdeführer Frist bis am 16. März 2022 und gab ihm damit die Möglichkeit zur Begründung. Davon machte er mit Eingabe vom 16. März 2022 Gebrauch und legte dar, worin aus seiner Sicht die Verantwortlichkeit des Bundes bestehe. Er bat zudem um «ein paar Tage Zeit» für den Rest der Begründung. Zusätzlich nahm die Vorinstanz die umfangreiche Stellungnahme vom 17. März 2022 und die weiteren Eingaben des Beschwerdeführers vom 20.,”
“Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). 2. La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF). 3. 3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Essa stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.3. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 4. 4.1. Nel caso concreto, la decisione incidentale del TAF del 21 marzo 2024 è stata validamente notificata all'indirizzo della ricorrente il 9 aprile 2024 (doc. TAF 8 - 10), mentre il termine per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto il 6 maggio 2024 (art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 let. b PA in relazione con l'art. 37 LTAF; termine fisso, consid. C.c). 4.2. La ricorrente ha versato l'anticipo spese il 28 maggio 2024 e quindi ampiamente dopo la scadenza del termine previsto a tale scopo, senza presentare domanda di proroga né far valere in seguito validi impedimenti, che non le avrebbero consentito di far fronte al pagamento nel termine impartito.”
“Lorsqu'en revanche, la demande d'assistance judiciaire est déposée après l'expiration du délai pour le versement d'une telle avance, elle ne permet pas de remédier à l'irrecevabilité du recours résultant du non-paiement du montant requis dans le délai fixé à cet effet (cf. consid. 3.1 ci-avant) et ne peut avoir d'effet que sur les frais de procédure futurs (cf. arrêt du TF 2C_931/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.4 ; Moser et al., op. cit., no 4.100 ; Kayser/Altmann, VwVG Kommentar 2019, art. 65 nos 17 et 46 ; cf. ég. arrêt du TF 2C_535/2016 du 8 juillet 2016 consid. 3.2.1 ; arrêts du TAF C-1247/2014 du 2 avril 2014 consid. 6 s. et F-5009/2016 du 12 décembre 2017 consid. G). 4. 4.1. En l'espèce, par décision incidente du 15 janvier 2024, notifiée au recourant le 20 du même mois, celui-ci a été invité à verser jusqu'au 5 février 2024 une avance de frais de 2'700 francs sur le compte du Tribunal (ch. 2 du dispositif). A cette occasion, le recourant a en outre été avisé qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable, avec suite de frais (ch. 3 du dispositif ; cf. ég. art. 23 PA ; consid. B et 3.1 ci-avant Sans nouvelles du recourant dans le délai imparti, le Tribunal administratif fédéral a invité celui-ci, par ordonnance expédiée sous pli recommandé le 21 février 2024, à se déterminer au sujet du paiement de l'avance de frais et à produire jusqu'au 5 mars suivant toute preuve attestant du versement en temps utile de cette avance. Selon le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse, le recourant a été invité à retirer cette ordonnance en date du 22 février 2024. Cette communication a ensuite été acheminée au point de dépôt et de retrait de ***, où elle est arrivée le 23 février 2024. Aussi, et bien que le délai de garde à l'office postal ait été prolongé jusqu'au 25 mars 2024 sur demande du recourant du 12 mars 2024, l'ordonnance est réputée avoir été reçue par ce dernier au plus tard le 29 février 2024 (cf. consid. 2.1 ci-avant ; cf. ég. ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; Egli, op. cit., art. 20 no 52). Le recourant n'y a pas donné suite dans le délai fixé.”
“Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1 Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.4 Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 3.5 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art.”
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