La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 19501per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se:
- 2 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
- un’indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
- la revisione è necessaria per rimediare alla violazione.